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lunedì, 10 novembre 2008

DECISIONE SUL CASO MANNINI

La sentenza del Tribunale amministrativo sportivo di Losanna (Tas) è attesa per il 28 novembre e tiene in ansia i tifosi del Napoli. 

MANNINI

Daniele MANNINI

Inizia oggi quello che dovrebbe essere l'atto conclusivo della lunga causa che vede coinvolti la Wada ed il giocatore del Napoli Daniele Mannini.

Inizia infatti il dibattimento davanti al Tas che dovrà decidere sulla richiesta dell' Agenzia mondiale anti-doping di squalificare il giocatore per due anni a seguito dell'ormai nota vicenda che lo vide protagonista il 1 dicembre 2007 insieme all'allora compagno di squadra Possanzini.

Mannini si presentò infatti in ritardo al controllo anti-doping successivo alla gara Brescia-Chievo, una situazione che portò all' assoluzione in prima istanza da parte della Disciplinare, e ad una squalifica di 15 giorni nel grado successivo.

Una pena quest'ultima ritenuta inadatta dalla Wada che ora pretende un ulteriore periodo di sospensione.

La sentenza definitiva è attesa per il 28 novembre.

Pubblichiamo la decisione del 20 marzo 2008 del Giudice di ultima istanza in materia di doping che riformava la decisione favorevole a MANNINI assunta in primo grado dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., nella riunione del 29 gennaio 2008

 GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING

                                                                                           n. 14/08

così composto:

Dott. Francesco Plotino

Presidente

Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente

Dott. Luca Amato

Componente giuridico ordinario

Avv. Luigi Di Maio

Componente giuridico ordinario

Avv. Prof. Luca Marafioti

Componente giuridico ordinario relatore

Dott. Antonio Marra

Componente giuridico ordinario

Prof. Ercole Brunetti

Componente tecnico non votante

Prof. Marcello Chiarotti

Componente tecnico non votante

Dr.ssa Diana Bianchedi

Componente tecnico atleta non votante

                  Decisione:

Sull’appello proposto dall’UPA

Avverso

La decisione assunta in primo grado dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., nella riunione del 29 gennaio 2008

In data 1 dicembre 2007, al termine dell’incontro del Campionato di Calcio di Serie B Brescia-Chievo, Daniele Mannini e Davide Possanzini tesserati per la Società Brescia Calcio venivano sorteggiati per effettuare il controllo antidoping.

A tale controllo gli atleti si sottoponevano con trentacinque minuti di ritardo.

Convocati dall’Ufficio della Procura Antidoping il giorno 19 dicembre 2007 per rendere informazioni, entrambi i calciatori riferivano la medesima versione dei fatti.

Ammettevano di non essersi recati immediatamente nella sala antidoping ma nello spogliatoio perché invitati perentoriamente dall’allenatore Cosmi.

COSMI

Serse COSMI

Solo dopo la discussione con l’allenatore si recavano nella sala antidoping per effettuare i prelievi.

In sede di sommarie informazioni, veniva ascoltato anche il sig. De Vita Vincenzo, in qualità di rappresentante della F.I.G.C., che confermava integralmente quanto riportato nella 2 relazione e nel successivo supplemento.

Riferiva che i calciatori erano rimasti incuranti dell’invito a recarsi immediatamente in sala Antidoping nonostante le ripetute esortazioni in tal senso; benché "invitato" nello spogliatoio, era rimasto poi nell’impossibilità di entrarvi in quanto la porta era bloccata dall’interno.

Con provvedimento 8 gennaio 2008, l’Ufficio della Procura Antidoping deferiva i calciatori Mannini e Possanzini al competente Organo di Giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per violazione degli artt. 6.2 e 6.6 delle Istruzioni Operative del Comitato Controllo Antidoping e chiedeva in loro danno l’irrogazione della sanzione di un mese di sospensione ai sensi dell’art. 4.2 delle citate Istruzioni Operative.

Il 29 gennaio 2008, la Corte di Giustizia Federale proscioglieva i due calciatori, non ravvisando nel semplice ritardo alcuna violazione delle norme antidoping.

Avverso tale decisione il 22 febbraio 2008 proponeva appello al Giudice di Ultima Istanza l’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., chiedendo il riconoscimento della responsabilità del Mannini e del Possanzini, con la comminatoria della sanzione della sospensione da qualsiasi gara per un mese.

Ad avviso dell’U.P.A. la decisione appellata era errata ben potendosi considerare il comportamento degli atleti come mancata "collaborazione".

La locuzione normativa sarebbe, infatti, generica ricomprendendo "tutte le ipotesi in cui gli atleti o altri tesserati non si mettono a completa disposizione … o addirittura creino ostacoli all’effettuazione delle operazioni".

Con memoria difensiva del 12 marzo 2008, il difensore degli atleti formulava una serie di deduzioni.

In primo luogo, l’inammissibilità dell’appello, per difetto oggettivo di impugnabilità.

In secondo luogo, lamentava la carenza della comunicazione dell’appello alla Federazione Internazionale interessata e alla WADA.

Nel merito, poi, sottolineava l’insussistenza dei presupposti per l’attivazione del procedimento disciplinare, in assenza di fatti costituenti violazione di cui all’art. 2 del codice WADA, ovvero tendenti ad eludere i controlli antidoping.

Si lamentava, comunque, l’infondatezza dell’impugnazione, chiedendosi in via di ulteriore subordine, l’applicazione dell’art. 10.5.2 del codice WADA, ossia la sospensione per quindici giorni da qualsiasi gara.

L’impugnazione proposta dall’UPA merita accoglimento.

Premessa l’assoluta infondatezza, alla stregua del dettato 3 normativo in materia, di ogni obiezione circa l’ammissibilità dell’appello presentato, merita, in questa sede di essere stigmatizzato il comportamento non adeguatamente collaborativo tenuto dagli atleti, sulla base delle risultante in atti.

Appare, invero, pacifico il consistente ritardo alla presentazione in sede di prelievo; mentre controverse appaiono le ragioni che di esso sono state da parte dei calciatori addotte e sulla accettabilità o meno di dette giustificazioni si incentrava il thema decidendum.

A prescindere da ogni valutazione circa eventuali responsabilità da parte di esponenti della Società Brescia Calcio, visto il deferimento limitato ai due calciatori, la condotta non collaborativa e, nel caso di uno di essi addirittura inurbana, nei confronti del rappresentante della Federazione appare tale da determinare un criticabile ostacolo all’esercizio del controllo antidoping.

Simile condotta risulta, perciò, perfettamente inquadrabile nell’ambito dell’art. 4.2 delle Istruzioni Operative dell’UPA di cui alle Norme Sportive Antidoping.

Ivi si prevede testualmente che, "nei confronti di qualunque tesserato che non presti la collaborazione richiesta … può trovare applicazione la sanzione della sospensione per un periodo da uno a sei mesi".

Tale precetto è applicabile, anche e soprattutto, ai tesserati che non si mettono a completa disposizione dei preposti ai prelievi o addirittura che creino ostacoli all’effettuazione delle operazioni.

Quella in materia di prelievi rappresenta, invero, attività che presuppone necessariamente una collaborazione da parte del destinatario, che va dal sorteggio fino al completo espletamento del prelievo.

Né pare possibile sostenere una estensione della norma limitata alla precipua fase dell’indagine antidoping, implicando, viceversa, essa un onere (rectius dovere) di collaborazione ad ampio spettro e, quindi, gravante sul tesserato già prima dell’inizio di un qualsiasi procedimento disciplinare in senso proprio.

Si tenga, inoltre, presente che, nel caso in esame, risultava provata non soltanto una perdita di contatto visivo tra il rappresentante F.I.G.C. e i calciatori sorteggiati ma, altresì, un indebito differimento del controllo antidoping senza alcuna condivisibile ragione né tantomeno autorizzazione.

Ogni differimento dei controlli va, come noto, autorizzato e non protratto in modo ingiustificato.

Il comportamento dell’allenatore e quello del dirigente accompagnatore la squadra che possono aver contribuito a determinare il rilevato ostacolo all’attività di prelievo antidoping non consente di ritenere perciò stesso indenni da ogni responsabilità gli atleti.

Autorizza, però, a mitigare la sanzione nella misura indicata, potendosi considerare l’inadempienza o mancata diligenza rilevata in capo ad essi attenuata benché non scriminata dal perentorio invito ad essi rivolto dall’allenatore ed impartito anch’esso in violazione del generale dovere di massima collaborazione incombente su tutti i tesserati ed operante pure in tema di prelievi.

P.Q.M.

Il G.U.I., sull’appello proposto dall’UPA avverso la decisione assunta in primo grado dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC, nella riunione del 29 gennaio 2008, nell’ambito del procedimento disciplinare relativo agli atleti Daniele Mannini e Davide Possanzini, ritenuta la responsabilità di entrambi, in ordine all’addebito loro ascritto, visti gli artt. 6.2 e 6.6 delle previgenti Istruzioni Operative della Commissione Antidoping nonché l’art. 4.2 delle Istruzioni previgenti dell’UPA, infligge a ciascuno dei due atleti la sanzione della squalifica per giorni 15 (quindici), riformando in tal senso la decisione impugnata.

Riserva il deposito della motivazione in giorni 30.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alle F.I.G.C., alla Federazione Internazionale di riferimento e alla WADA.

Roma lì 20 marzo 2008

IL COMPONENTE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Avv. Prof. Luca Marafioti

Dott. Francesco Plotino

   

La decisione assunta in primo grado dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., nella riunione del 29 gennaio 2008

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14


CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
Va SEZIONE
Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

                                            COMUNICATO UFFICIALE N. 89/CGF
                                                                  (2007/2008)
                                     Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella
                                     riunione  tenutasi in Roma il 29 Gennaio 2008,  ha
                                     adottato le seguent i decisioni:

                                                1° Collegio composto dai Signori:
Pappa Avv. Italo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Orlandi Prof. Mauro - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

 

2) DEFERIMENTO DELL’ UFFICIO PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEI CALCIATORI: MANNINI DANIELE E POSSANZINI DAVIDE, ATTUALMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6.2 E 6.6 DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING DI CUI ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

La C.G.F, per il deferimento come sopra proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., proscioglie i calciatori Mannini Daniele e Possanzini Davide dalle incolpazioni loro ascritte e trasmette gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali responsabilità in capo ai calciatori medesimi e/o ad altri soggetti svolgenti attività tecnica, organizzativa o decisionale per la società Brescia Calcio S.p.A. per violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui l’art. 1 comma 1 C.G.S.

----------------------------


Pubblicato in Roma il 30 Gennaio 2008

     IL SEGRETARIO                                                                              IL PRESIDENTE
Antonio Di Sebastiano                                                                          Giancarlo Abete

LE CONSIDERAZIONI FINALI

DA QUANTO SI PUO' CHIARAMENTE CONCLUDERE DALLA LETTURA DELLE DECISIONI PUBBLICATE FORSE C'E' STATO DA PARTE DEL BRESCIA, MA SOPRATTUTTO DEI GIOCATORI, MANNINI E POSSANZINI, UN PO' DI SUPERFICIALITA' RIGUARDO LE MODALITA' PREVISTE PER IL PRELIEVO ANTIDOPING, LA WADA - l’agenzia internazionale antidoping - CHIAMATA IN CAUSA DAL GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING, CHE CON LA DECISIONE N. 14/08 COMMINAVA A CIASCUNO DEI DUE ATLETI LA SQUALIFICA DI 15 GIORNI RITENDENDO LIEVE LA SQUALIFICA PRESENTO' UN ESPOSTO AL TAS DI LOSANNA CHE SI PRONUNCERA' IL 28 NOVEMBRE.

RICORDIAMO CHE DAL PROSSIMO 1° GENNAIO 2009, ENTRA IN VIGORE IL NUOVO CODICE WADA CHE PREVEDE PENE MOLTO SEVERE PER LE SOCIETA' CHE UTILIZZANO GIOCATORI SOTTO INCHIESTA PER DOPING : NEL CASO VENISSE SCHIERATO O SOLTANTO "MESSO A REFERTO" UN GIOCATORE IN ATTESA DEL GIUDIZIO PER QUESTIONI DI TALE GENERE, LA SOCIETA' RISCHIA CONDANNE CHE VANNO DALLA SCONFITTA A TAVOLINO A PUNTI DI PENALIZZAZIONE.

L'UNICO DIRITTO PER IL NAPOLI, IN CASO DI SQUALIFICA DEL GIOCATORE, POTREBBE ESSERE QUELLO DI RINEGOZIARE IL CONTRATTO CON IL BRESCIA, CORRENDO PERO' IL RISCHIO DI COMPROMETTERE FUTURI ACCORDI CON LE RONDINELLE.

 

 Caso Mannini, sentenza-shock: un anno di squalifica

 

Caso Mannini, la Wada non si opporrà a nuova udienza

ilcompetente@alice.it

Lo comunica il portavoce dell'agenzia internazionale antidoping, Frederic Donzè

Dopo le sollecitazioni arrivate dalle istituzioni calcistiche nazionali (Coni e Figc) e mondiali (Fifa) riguardo una revisione della decisione del Tas di squalificare per un anno i calciatori Daniele Mannini e Davide Possanzini, interviene anche la Wada.

L'Agenzia mondiale antidoping  fa sapere tramite un comunicato che non si opporrà a una nuova udienza davanti al Tas perché non è questa la sua procedura, specificando inoltre di non avere alcun potere di riesaminare o modificare una sentenza del Tas.

La Wada aveva presentato appello contro le precedenti sentenze (assoluzione dei giocatori da parte della Figc, quindici giorni di squalifica da parte del Coni) perché le riteneva troppo lievi, non rispettando così il codice mondiale antidoping.

Questo il contenuto del comunicato espresso tramite l'agezia Dire dal portavoce della Wada, Frederic Donzè.

"In qualunque caso una delle parti in causa desideri chiedere una nuova udienza al Tas sulla base di nuove prove o per altri motivi, la Wada non si opporrà a tale richiesta.

La stessa Wada è tenuta a rispettare la decisione del Tas del 29 gennaio scorso e non ha di per sè alcun potere di riesaminare o modificare una sentenza del Tas.

Tale procedimento è indipendente e soggetto a regole procedurali che tutte le parti in causa condividono.

Come organizzazione internazionale indipendente responsabile del controllo della lotta globale contro il doping nello sport, il ruolo della Wada è proteggere l'integrità del codice mondiale antidoping (il documento che armonizza le regole antidoping in tutti gli sport e in tutti i Paesi).

La Wada agisce così riesaminando le decisioni delle federazioni sportive internazionali e delle organizzazioni antidoping nazionali e di conseguenza presentando appello al Tas se ritiene che una decisione possa non rispettare il codice".

PER OGNI VOSTRO COMMENTO LA NOSTRA E MAIL E' LA SEGUENTE :

Il Tas ha squalificato per un anno il calciatore Daniele Mannini del Napoli e Davide Possanzini del Brescia per essersi presentati in ritardo a un controllo anti-doping nel dicembre 2007.
Il legale dei calciatori: "E' vergognoso"

La sentenza del Tribunale amministrativo dello sport di Losanna è arrivata ed è pesantissima: un anno di squalifica per Daniele Mannini e Davide Possanzini.

I due giocatori sono stati puniti per essersi presentati con una ventina di minuti di ritardo al controllo anti-doping dopo la partita Brescia-Chievo del 1° dicembre 2007.

Il laterale del Napoli, infatti, all'epoca vestiva la maglia delle rondinelle, e fu trattenuto negli spogliatoi insieme all'attaccante Possanzini e al resto della squadra dal presidente lombardo Corioni, nervoso per la sconfitta subita in campo.

I controlli al test anti-doping risultarono comunque negativi, e ai due calciatori fu inflitta solo una squalifica di 15 giorni dal tribunale nazionale anti-doping del Coni, scontata durante lo scorso campionato.

Ma la Wada, l'agenzia internazionale anti-doping, intervenne chiedendo al Tas una sentenza esemplare per non far ripetere più ritardi del genere in sede di controlli.

La richiesta della Wada era di due anni di sospensione dall'attività agonistica.

Più volte rinviata, mettendo i giocatori e le rispettive società in uno stato d'animo di nervosismo e attesa, la sentenza arrivata poche ore fa ha lasciato grande rabbia, stupore e amarezza.

Il legale dei calciatori, Mattia Grassani, usa parole durissime ai microfoni di Sky: "Per un ritardo di 25 minuti ad un controllo risultato cristallino, due calciatori sono stati puniti come criminali".

Non si può trascurare che una decisione come questa è stata presa 14 mesi dopo i fatti attraverso tre gradi di giudizio: la Figc li aveva riconosciuti esenti da responsabilità, il tribunale nazionale anti-doping del Coni li aveva condannati a 15 giorni di squalifica, il Tas li ha trattati come criminali conclamati squalificandoli per un anno.

Mannini e Possanzini hanno ritardato di 25 minuti un controllo risultato poi negativo.

E sono stati trattati pari o peggio di quelli che si dopano davvero.

Questo caso non può concludersi qui.

Il doping non si sconfigge così".

Il legale pensa già  ad eventuali ricorsi, ma pur sottolineando quanto sia stata deficitaria sotto vari aspetti il percorso della sentenza, non appare molto fiducioso, invocando l'intervento delle istituzioni calcistiche nazionali e internazionali.

"Ora però il percorso non è semplice, eventuali impugnazioni andranno rivolte al tribunale civile svizzero.

L'udienza conclusiva si è tenuta il 23 ottobre, il verdetto è arrivato oggi.

Per tre mesi dei colpevoli sono stati lasciati a piede libero.

Non sono stati sospesi.

Da un punto di vista procedurale questo è interessante per eventuali impugnazioni.

Non è possibile che tre gradi di giudizio diano verdetti così diversi.

È una squalifica assurda.

A livello politico chi può fare qualcosa, e cioè Figc, Uefa e Fifa intervengano fermamente a favore di questi calciatori".

Stando all'attuale sentenza, avendo i calciatori già scontato 15 giorni di squalifica, potranno rientrare il 14 gennaio 2010.

Postato da: ilcompetente a novembre 10, 2008 21:03 | link | commenti |




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